Il caso:
Una società di gestione del servizio pubblico locale di trasporto pubblico, attivava una procedura di licenziamento collettivo finalizzata a ridurre i costi a seguito della correlativa riduzione del fatturato.
Applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5 della legge 223/1991, veniva selezionato il lavoratore che quindi veniva licenziato.
Questi impugnava il licenziamento e tra le varie censure alla procedura, contestava il fatto che poiché la società di gestione del TPL aveva nel frattempo aderito alla gara per il rinnovo del servizio, avrebbe dovuto rispettare la c.d. clausola di salvaguardia e quindi non effettuare i licenziamenti, ma tenere la forza lavoro “ferma” in attesa dei risultati della gara di affidamento del servizio TPL.
La decisione:
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone, in merito all’aspetto specifico ha condivisibilmente affermato che: Osserva il Giudicante che le richiamata norme di legge e contrattuali, in particolare l’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, se pure prevedono, sotto vari profili, un generale dovere da parte dell’impresa subentrante in un appalto di assumere il personale utilizzato dall’impresa uscente, non possono essere lette nel senso di imporre un indiscriminato e generalizzato obbligo di riassorbimento di tutto il personale, consentendo invece, una ponderazione con il fabbisogno di personale per l’esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriale del nuovo appaltatore.
Il Giudice del lavoro ha altresì osservato che le previsione di un obbligo siffatto oltre a non esser previsto in alcuna norma di legge nazionale e comunitaria, … contrasterebbe con i principi dell’Unione Europea di libera concorrenza e di libertà di impresa e con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica, giacchè precluderebbe all’impresa che versi in una situazione economica che giustificherebbe il ricorso a licenziamenti individuali di procedere ai necessari recessi.
In allegato: Sentenza tribunale di Frosinone