Il Tribunale di Cassino, dott.ssa L. Gualtieri, ha pubblicato una interessante sentenza in materia di utilizzo dei permessi 104/1992.
Come noto l’articolo 33 della legge 104/1192 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Le cronache giudiziarie degli ultimi anni hanno portato alla ribalta un palese malcostume dei dipendenti pubblici o privati che richiedevano ed ottenevano i permessi succitati che però non utilizzavano per la loro finalità, bensì per esigenze personali.
Nell’ambito di questa casistica giurisprudenziale si è posto il Tribunale di Cassino che confermando l’orientamento oramai costante del foro, ha recentemente pubblicato la sentenza in commento, che per la prima volta a livello di giurisprudenza di merito ha introdotto il concetto dell’abuso di diritto.
Si legge infatti nella sentenza, con riferimento ai fatti contestati al lavoratore che: Si ravvisa in un simile comportamento lo sviamento dalla funzione tipica per la quale il permesso è stato concesso, anche valutando, come dedotto dal ricorrente, il più attenuato requisito della non continuità ed esclusività dell’assistenza: seppure infatti la continuità non potrebbe mai essere intesa come assoluta coincidenza temporale, né il concetto di assistenza debba presupporre un impegno fisico continuativo per il soddisfacimento delle esigenze del familiare, è pur vero che il tempo di lavoro non prestato, ma retribuito, debba essere destinato all’assistenza del portatore di handicap con una presenza fattiva e costante, anche se non continuativa, senza però che l’assenza di continuatività sconfini, come in questo caso, in una rilevante assenza al fine di utilizzare i permessi ottenuti con scopi prevalentemente compensativi delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza.
Continua quindi il Giudice: I permessi sono quindi stati utilizzati esclusivamente (non in minima parte, come sostiene il ricorrente) per finalità compensative dell’assistenza prestata ai genitori disabili, per soddisfare quindi esigenze del tutto svincolate dall’esigenza della loro continua assistenza di talché, proprio facendo applicazione dei precedenti giurisprudenziali che il ricorrente cita (Cass. n. 30676/2018; n. 17698/2016), sussiste nel caso che ci occupa l’abuso del diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/92.
In allegato: Sentenza Tribunale di Cassino