Con la sentenza 11005/2020 del 9/6/2020, la Corte di Cassazione torna sulla questione della legittimità del licenziamento per furto in ambito aziendale ancorché il bene sia di modesto valore.
Il caso:
Un dipendente al momento dell’uscita dallo stabilimento ove lavorava, veniva sottoposto ad un controllo randomizzato e dalla perquisizione della borsa personale che aveva con se venivano rinvenuti alcuni pennelli in uso nello stabilimento produttivo ove lavorava e per tale ragione veniva licenziato.
Sia il Giudice di primo grado che la corte di appello competente ritenevano il licenziamento legittimo e ciò indipendentemente dal valore dei beni sottratti, giacchè ciò che contava ai fini della dimostrazione della lesione del vincolo fiduciario non era il valore del bene in se, ma la condotta posta in essere rilevante disciplinarmente.
La Corte di Cassazione dopo aver risolto alcune questioni relative alla riferibilità dei pennelli sottratti a quelli effettivamente in uso nello stabilimento industriale, confermava la decisione dei giudici dei gradi precedenti affermando che: “… va considerato immune da vizi il giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale fondato sull’ idoneità della condotta addebitata a ledere il vincolo fiduciario, inteso come possibilità di affidamento del datore nell’esatto adempimento delle prestazioni pure, a fronte del quale alcuna rilevanza può essere attribuita alle esiguo valore dei beni sottratti ….”